TFR: guida al Trattamento di Fine Rapporto

Cos’è e come funziona il TFR: guida completa al Trattamento di Fine Rapporto, calcolo, anticipo e tassazione, cosa sapere.

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Il TFR, acronimo che sta a indicare il Trattamento di Fine Rapporto, ed è la prestazione economica che compete al lavoratore subordinato nel momento in cui cessa il rapporto di lavoro, per qualsiasi motivo esso avvenga (licenziamento, dimissioni, pensione, …).

Come si calcola il TFR ed esempio

È un compenso a corresponsione differita rispetto la cessazione del rapporto di lavoro, la cui cifra finale viene calcolata per quote annuali in base ad alcuni parametri: si somma la retribuzione annua lorda divisa per il numero fisso di 13,5. Ogni anno, poi, tramite indice di rivalutazione pari al 75% dell’inflazione più l’1,5% fisso viene, appunto, rivalutato.

Vediamo con un esempio pratico di chiarire quanto sopra esposto:

il sig. Giorgi è un lavoratore dipendente assunto l’1 gennaio con una RAL (Reddito Annuale Lordo) pari a 25.000 €. Al 31 dicembre, per capire quanto sia la quota di TFR maturata dovrà fare questo calcolo:

TFR primo anno: 25.000 €: 13,5 = 1.851,85 €

L’anno successivo, con stesso stipendio e un aumento dell’indice Istat dei prezzi al consumo rispetto all’anno precedente pari all’1%, avremo:

  • Quota annua: 25.000 €: 13,5 = 1.851,85 €
  • Rivalutazione: 1.851,85 x 2,25% [1,5% + 0,75% (1% x 75%)] = 41,66 €
  • Totale accantonamento al secondo anno di TFR: 1.851,85 +1.851,85 + 41,66 = 3.745,37 €

E così via, per gli anni a venire.

Retribuzione e tassazione

Salvo diverse previsioni presenti nei CCNL, la retribuzione di riferimento per il TFR è quella costituita

da tutti gli elementi retributivi tipici, normali e ripetitivi del rapporto di lavoro minimo contrattuale che sono: anzianità, cottimo, importi forfettari, indennità di maneggio denaro, indennità per disagiata sede, maggiorazione turni, premi e partecipazioni, premi presenza, prestazioni retributive in natura, provvigioni, straordinario fisso ripetitivo, superminimi, valori convenzionali mensa e altre somme corrisposte a titolo non occasionale, eccetto i rimborsi spese.

La tassazione per il TFR è separata: appena erogato viene soggetto a ritenuta d’acconto pari al 20%, dopodiché l’Agenzia delle Entrate determina la tassazione finale in base all’aliquota media di tassazione degli ultimi due anni. La normativa vigente distingue fra le quote maturate a partire dall’1 gennaio 2001 e quelle antecedenti. Le somme erogate sono imponibili solo per la quota capitale, non vengono quindi considerate le rivalutazioni annuali.

Le quote maturate sino al 31 dicembre 2000 sono invece interamente tassate dal datore di lavoro.

Il datore di lavoro ha l’obbligo di effettuare la ritenuta ai fini fiscali quando il TFR viene erogato al lavoratore.

L’aliquota IRPEF successivamente applicata dall’Agenzia delle Entrate tiene conto di quella media che il lavoratore ha subito negli ultimi 5 anni ai fini della tassazione IRPEF.

Per i rapporti di lavoro che siano durati meno di 2 anni e per i TFR che hanno un reddito di riferimento non superiore ai 30 mila € con diritto al percepimento che parta dal 1 aprile 2008 esistono detrazioni particolari:

  • 70 € quando il reddito di riferimento non superi i 7.500 €;
  • 50 euro più 20 € x (28 mila € – reddito di riferimento)/20.400 € se l’ammontare del TFR è comunque superiore a 7.500 €, ma inferiore ai 28 mila €;
  • 50 euro x (30 mila € – reddito di riferimento)/20.500 €, se il reddito di riferimento è superiore a 28 mila €, ma inferiore a 30 mila €.

L’Agenzia delle Entrate riliquida l’imposta dovuta in base all’aliquota media di tassazione dei 5 anni anteriori alla cessazione del rapporto di lavoro: se la differenza di imposta non pagata supera i 100 € emettono un avviso di pagamento al diretto interessato. Può accadere che il datore di lavoro trattenga una cifra maggiore del dovuto, in questo caso gli uffici finanziari rimborsano il maggiore credito.

Anticipo del TFR: accesso e richiesta

Per improvvise necessità o comunque per una propria gestione finanziaria il lavoratore può chiedere anticipatamente il TFR maturato. Le somme percepite come anticipo non possono mai superare, in totale, il 75% di tutti i versamenti. I requisiti minimi per poter chiedere in anticipo il TFR sono:

  • rapporto di lavoro subordinato e continuativo da almeno 8 anni;
  • massimo del 70% dell'importo del TFR maturato in azienda;
  • una sola possibilità di richiesta.

La richiesta di anticipo, che va presentata per iscritto, deve essere giustificata da validi motivi, quali:

  • spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti come tali dalle competenti strutture pubbliche;
  • acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o ristrutturazione straordinaria della casa di proprietà;
  • congedi per astensione facoltativa di maternità, formazione e formazione continua anche aziendale.

Nel settore privato il TFR può chiesto da tutti quei dipendenti che abbiano maturato un’anzianità di almeno 6 mesi e può essere erogato, mensilmente, in busta paga.

Per le somme erogate in anticipo sul TFR valgono le stesse regole di tassazione precedentemente illustrate.

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