Il lavoro part-time è una forma contrattuale prevista dal diritto del lavoro che ha il nome giuridico di contratto di lavoro a tempo parziale. Questo contratto indica un rapporto di lavoro subordinato caratterizzato da una riduzione dell'orario di lavoro rispetto al full-time che, ricordiamo, è solitamente di 40 ore a settimana.
Inizialmente il contratto part-time era una sorta di prassi fra lavoratore e datore di lavoro. La prima normativa che ha regolamentato il lavoro part-time è del 1984 con il DL 726 del 30 ottobre di quell’anno. È stato poi ulteriormente disciplinato nel 2000, grazie al DL 61 del 25 febbraio 2000, successivamente modificato con l’articolo 46 della Legge Biagi e successive ulteriori modifiche con la Legge 247/2007 con la quale vennero introdotti incentivi e finanziamenti per chi avesse stipulato contratti a tempo parziale, o avesse approvato trasformazioni, anche temporanee e reversibili, di rapporti, da full a part-time.
Come il contratto full-time, il lavoro part-time è un normale contratto di lavoro subordinato che, come tale, può essere a tempo determinato o indeterminato.
Perché sia valido è bene sia redatto in forma scritta, in assenza di questa stipula, infatti, il rapporto lavorativo viene considerato come una forma lavorativa subordinata a tempo pieno. Nell’accordo deve essere chiaramente esplicita la durata della prestazione lavorativa e dell'orario di lavoro. Le forme di lavoro part-time esistenti e di possibile applicazione sono:
- orizzontale: tutti i giorni il lavoratore è impiegato a orario ridotto;
- verticale: il dipendente lavora a tempo pieno, ma solo in precisi giorni della settimana, del mese, o dell'anno;
- misto: combinazione delle due modalità sopra illustrate.
Per la determinazione dell’orario di lavoro è possibile avvalersi di alcune clausole flessibili, presenti nei vari CCNL esistenti, che vadano a garantire il raggiungimento dell’orario concordato e, nel contempo, permettano la miglior conciliazione possibile della vita lavorativa con quella privata.
Il contratto di lavoro part-time prevede che il lavoratore goda degli stessi diritti dei colleghi impieghi full-time:
- importo della retribuzione oraria;
- durata del periodo di prova;
- ferie annuali;
- congedo di maternità/paternità;
- riposi giornalieri;
- conservazione del posto in caso di malattia/infortunio;
- diritti sindacali, ove previsti, e calcolo delle competenze indirette e differite previste nel CCNL di riferimento.
Non ci sono limitazioni di sorta sull’applicabilità del contratto di lavoro a tempo parziale, è valido in tutti i campi, anche in agricoltura, e può essere stipulato da tutti i lavoratori e tutti i datori di lavoro.
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