Proroga apprendistato automatica: come funziona?
Il contratto di lavoro di apprendistato, attivabile in tre livelli (Apprendistato di primo livello, Apprendistato di secondo livello e Apprendistato di terzo livello ), è rivolto ai giovani con età compresa tra i 15 e i 29 anni con l’obbiettivo di inserirli stabilmente nel mondo del lavoro.
Il contratto di apprendistato viene redatto in forma scritta e deve contenere il piano formativo creato ad hoc per l’apprendista e l’individuazione di un Tutor formativo. La formazione è l’elemento imprescindibile del contratto e deve essere sempre garantita.
L’apprendistato può inoltre essere fornito alle aziende anche in Staff Leasing per conto di agenzie per il lavoro, come ad esempio Adecco. Rappresenta uno strumento contrattuale incentivato da una contribuzione ridotta e finalizzato alla creazione di professionalità specifiche.
Ma che cosa succede alla scadenza del contratto di apprendistato? E quando è possibile prorogarlo? Ecco un approfondimento utile alle aziende per saperne di più in tema di proroga dell’apprendistato.
Proroga apprendistato: come passare al contratto subordinato a tempo indeterminato
Anche se il contratto di apprendistato è a tempo indeterminato, è comunque prevista una scadenza alla fine del periodo formativo.
Terminato il periodo di formazione, che ha una durata minima di 6 mesi e massima di tre anni, se le parti non interrompono il rapporto lavorativo scatta la proroga automatica dell’apprendistato. Ovvero il contratto di lavoro prosegue sotto forma di contratto subordinato a tempo indeterminato. Affinché la proroga del contratto di apprendistato sia valida, è necessario che l’azienda comunichi, oltre che all’apprendista, al Centro per l’impiego la volontà di prolungare il contratto di apprendistato sotto forma di contratto subordinato a tempo indeterminato.
Ma ci sono altri motivi per cui può sussistere la proroga dell’apprendistato.
Proroga apprendistato per Covid
In caso un’azienda abbia usufruito della cassa integrazione durante la pandemia da Covid-19, la durata dell’apprendistato viene prorogata e viene spostata in avanti la scadenza del contratto, in misura equivalente all’ammontare delle ore di integrazione salariale fruite.
Proroga apprendistato per malattia e assenze
L’apprendistato è un percorso formativo che necessita di una continuità formativa e le assenze, in questo caso, non sono una questione da trascurare.
Il datore di lavoro ha quindi la possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria dal lavoro, se l’assenza è superiore ai 30 giorni. Non determinano invece la proroga del periodo le assenze inferiori al mese.
Proroga apprendistato per aspettativa
La legge ammette la possibilità di richiedere l’aspettativa non retribuita durante il contratto di apprendistato. Se vengono superati i 30 giorni, il datore di lavoro può ritenere che la pausa possa compromettere la formazione, il caposaldo dell’apprendistato, e può quindi chiederne la proroga.
Proroga apprendistato per maternità
Infine, se un’apprendista sospende l’apprendistato per maternità, la conclusione del rapporto lavorativo subisce uno slittamento di durata pari a quella della sospensione, tenuto conto del periodo di formazione che rimaneva alla data di inizio del periodo di congedo.
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