Mensilità aggiuntiva che i lavoratori dipendenti ricevono una volta all'anno, nel mese di dicembre, la tredicesima è un diritto previsto dalla Legge per i dipendenti del settore privato e pubblico.
A istituirla è stato l’articolo 13 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro del 05/08/1937, limitandola però agli impiegati del settore industriale. Estesa ad altre categorie nel 1946, e denominata “gratifica natalizia”, dal 1960 riguarda tutti i lavoratori dipendenti a tempo determinato e indeterminato. Ma quando arriva e come viene calcolata?
Quando si prende la tredicesima mensilità?
La tredicesima mensilità viene corrisposta a dicembre, nel giorno indicato sul CCNL di riferimento.
I pensionati la trovano nel cedolino del 1° dicembre poi, a seguire, è il turno dei dipendenti pubblici e privati. In linea generale, tutti i lavoratori la ricevono entro la metà di dicembre (solo il CCNL del commercio stabilisce che venga erogata entro il 24).
Talvolta inserita in busta paga, come mensilità aggiuntiva, altre volte oggetto di un cedolino a parte, la maggior parte dei lavoratori la riceve in un’unica soluzione, sebbene alcuni contratti permettano all’azienda di distribuirla nelle mensilità ordinarie.
Limitatamente al 2024, salvo proroghe, insieme alla tredicesima mensilità i lavoratori dipendenti con reddito annuo lordo compreso tra 8.500 e 28.000 euro, con coniuge non separato e almeno un figlio a carico, riceveranno anche il cosiddetto “bonus Natale”, pari a 100 euro netti.
Come viene calcolata la tredicesima?
La tredicesima mensilità, come gli altri tipi di compenso differito, si accumula durante il periodo di lavoro. Se il rapporto lavorativo dura da meno di un anno, la tredicesima viene calcolata in base ai mesi effettivamente lavorati a partire dal dicembre precedente.
Nel calcolo vengono considerati i periodi di assenza retribuita, come il congedo matrimoniale e quello di maternità, mentre non si tiene conto del congedo parentale, delle assenze per malattia del bambino o delle assenze non retribuite, come quelle per aspettativa.
Per i lavoratori Part-Time, la tredicesima mensilità viene calcolata in base all’orario di lavoro:
- 50% in caso l’orario di lavoro sia di 20 ore settimanali;
- 75% in caso le ore siano 30.
Qualora il rapporto di lavoro venisse tramutato da Full Time a Part Time nel corso dell’anno, la tredicesima verrà calcolata in modo distinto per i due periodi.
Come si calcola la tredicesima, dunque? Supponendo che il lavoratore abbia lavorato tutto l’anno, la sua tredicesima sarà pari a 12 quote di mensilità.
La formula per il suo calcolo è la seguente: retribuzione lorda mensile x numero di mesi lavorati nell’anno / 12 mesi
Il dipendente deve inoltre aver lavorato almeno 15 giorni in un mese, affinché il mese sia considerato valido ai fini del calcolo (fatti salvi i congedi e le assenze retribuite previsti).
La tredicesima è tassata?
La tredicesima è soggetta ai contributi previdenziali e alla tassazione ordinaria fiscale, come previsto dal DPR n. 917/1986. Viene conteggiata ai fini del TFR, ma non dà diritto a detrazioni aggiuntive. Si tratta dunque di una mensilità maggiormente tassata rispetto alla mensilità ordinaria, che resta più elevata.
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