Che cos’è il contratto a tutele crescenti, e come funziona?
Il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti è la nuova forma di contratto a tempo indeterminato che il Governo ha deciso d’introdurre con la Riforma del Lavoro del 7 marzo 2015 (Jobs Act).
Tutti i lavoratori assunti dal 7 marzo 2015 con contratto a tempo indeterminato firmano il nuovo contratto a tutele crescenti che è di fatto un contratto a tempo indeterminato con alcuni cambiamenti sostanziali sulle norme sul licenziamento.
Il lavoratore di un’azienda con più di 15 dipendenti (5 nel caso di azienda agricola) non ha diritto al reintegro in caso di licenziamento illegittimo, ma solo a un indennizzo di natura economica che cresce con l’anzianità di servizio (da qui il termine “a tutele crescenti”). L’unica eccezione è costituita dal caso di licenziamento discriminatorio, nullo o inefficace. I lavoratori assunti con il vecchio contratto a tempo indeterminato continuano a godere degli stessi diritti di prima, senza alcuna modifica (per loro continua a vale l’articolo 18 e quindi il diritto alla reintegrazione.
Con la Sentenza della Corte Costituzionale del 25 settembre 2018 è stato ritenuto incostituzionale il criterio di determinazione dell’indennità, al lavoratore licenziato illegittimamente, basato esclusivamente sull’anzianità di servizio in quanto contrario ai principi di ragionevolezza e di uguaglianza ed in contrasto con il diritto e la tutela del lavoro sanciti dalla Costituzione.
Pertanto, il giudice, nell'esercitare la propria discrezionalità, nel rispetto del limite minimo (ora 6 mensilità, così come modificato dal DD) e massimo (ora 36 mensilità, così come modificato dal DD), dell’intervallo in cui va quantificata l’indennità, dovrà ora tener conto non solo dell'anzianità di servizio ma anche degli altri criteri «desumibili in chiave sistematica dall'evoluzione della disciplina limitativa dei licenziamenti (numero dei dipendenti occupati, dimensioni dell’attività economica, comportamento e condizioni delle parti)».
A chi si applica il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti?
Il contratto a tutele crescenti si applica solo ed esclusivamente ai dipendenti in possesso dei seguenti requisiti:
- Neoassunti: a tempo indeterminato a partire dal 7 marzo 2015, oppure lavoratori che vengono assunti a tempo indeterminato a seguito di conversione di contratto a tempo determinato o di apprendistato;
- Operai, impiegati oppure quadri. Le nuove regole non sono invece valide per i dirigenti.
La disciplina è altresì valida per tutte le aziende, indipendentemente dal numero dei lavoratori superiore o inferiore a quindici.
Come funziona il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti?
Prima, in caso di licenziamento illegittimo, il lavoratore aveva sempre diritto a essere reintegrato in azienda. Ora, il diritto alla reintegrazione è previsto tassativamente solo in caso di licenziamento (articolo 2 del Jobs Act):
- Discriminatorio: ossia per motivi religiosi, politici, di razza, sesso, età, per partecipazione ad attività sindacali;
- Nullo: ossia inflitto durante i periodi di tutela (durante il primo anno di matrimonio, durante la gravidanza e fino a un anno di età del figlio, durante la fruizione dei congedi parentali);
- Per motivo illecito: come sancito dall'art. 1345 c.c.;
- Intimato: in sola forma orale (inefficace);
- In difetto di giustificazione: per motivo che richiami la disabilità fisica o psichica del dipendente.
Con il contratto a tutele crescenti si ha inoltre diritto a un’indennità di risarcimento pari alla busta paga che avrebbe dovuto percepire dal giorno del licenziamento fino al giorno del reintegro, somma diminuita delle eventuali altre attività svolte durante questo periodo. Per il suddetto periodo l’azienda deve provvedere anche a versare i relativi contributi previdenziali.
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